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IGT - Indicazione Geografica Tipica

IGT - Indicazione Geografica Tipica

tutto sulla denominazione IGT, l'Indicazione Geografica Tipica


L’IGT (Indicazione Geografica Tipica) è una delle cinque denominazioni presenti in Italia, ossia DOP, DOC, DOCG e IGP, utilizzate per indicare i migliori vini da tavola presenti sul mercato comunitario, che rispondono a determinate caratteristiche quali zona di produzione e le tecniche tradizionali per produrli.

Il marchio IGT nasce dall’esigenza di dare notorietà a certe tipologie di vini che altrimenti sarebbero offuscate da quelle di denominazioni superiori, per il semplice fatto che non superano il rigido disciplinare che li caratterizza.

A differenza dei marchi DOC e DOCG infatti, i prodotti vitivinicoli riconosciuti con il marchio IGT sono creati sì con uve determinate, ma appartenenti a un’area vasta, non necessariamente riconducibile a un territorio ristretto, ad esempio una regione o un insieme di territori, che abbia come caratteristica quella di avere una buona uniformità ambientale che dia delle qualità peculiari al vino. I prodotti a marchio DOC e ancora di più quelli a marchio DOCG invece, sono riconducibili a territori ben definiti, tanto da poter scrivere persino il vigneto sull’etichetta. Allo stesso modo, anche il disciplinare del marchio IGT è meno restrittivo rispetto a quelli delle denominazioni DOC e DOCG, così come l’imbottigliamento e l’etichettatura.

Tra le differenze più evidenti tra l’indicazione IGT e quelle superiori ci sono quelle in etichetta: sui vini IGT infatti non è necessario scrivere il vitigno di provenienza, a meno che questo non sia di dimensioni notevoli e neppure l’annata e il colore del vino. Queste differenze però non pregiudicano la qualità intrinseca del vino stesso, che può essere della stessa qualità di quelli DOC e DOCG, ma viene commercializzato sotto questo marchio per una questione commerciale o semplicemente perché non rientra nei requisiti richiesti. A volte infatti, alcuni produttori decidono di commercializzare i propri vini sotto il marchio IGT e non con la denominazione DOC o DOCG, pur vendendo il proprio vino a prezzi elevati, perché di qualità comunque superiore a un classico IGT.

I vini IGT inoltre, si differenziano dai cosiddetti “vini da tavola”, perché questi ultimi derivano dalla miscela di due o più vini e quindi possono essere denominati soltanto con nomi di fantasia. Uno dei requisiti che devono seguire da disciplinare i vini IGT è che le uve devono provenire per almeno l’85% dalla zona geografica indicata, indicandone nel disciplinare anche le caratteristiche organolettiche.

Attualmente sono 118 i vini a indicazione IGT riconosciuti in Italia e questo è un numero che può variare anche al ribasso perché un vino IGT, dopo un periodo minimo di 5 anni, può essere riconosciuto a marchio DOC se ne rispetta il disciplinare di produzione. In alcuni territori del nord Italia, il marchio IGT è spesso sostituito in etichetta con un’indicazione scritta in lingua locale, quale “vin de pays” per la Valle d’Aosta e “Landweine” per la provincia di Bolzano.

Prima dell’entrata in vigore della legge 164/92 i vini riconosciuti con il marchio IGT erano invece denominati vini IG, ossia a Indicazione Geografica e dovevano essere riconosciuti annualmente. Attualmente invece, con il decreto legislativo 81/2010, i vini a marchio IGT sono compresi nelle Indicazioni Geografiche Protette.

Il disciplinare per i vini a marchio IGT stabiliscono: la denominazione e i vini, la base ampelografia, ossia la tipologia di fini ammessi secondo il disciplinare, l’indicazione geografica e le sue delimitazioni, la zona e i metodi di produzione delle uve e i vitigni ammessi, i tipi di vini consentiti e le caratteristiche quali il colore e altri parametri quali la resa massima delle uve per ettaro di vitigno, il titolo alcolometrico minimo delle uve e la gradazione minima del vino.

Nella denominazione è solitamente scritto il nome del vino che dovrà rispondere al disciplinare, mentre nella base ampelografia sono descritti nel dettaglio i vini e le loro tipologie, ad esempio bianco, rosso o rosato e le varianti frizzante e novello. È inoltre ribadito il fatto per cui almeno l’85% delle uve con cui si prepara il vino devono appartenere alla zona d’origine, mentre il 15% restante può appartenere ad altri vitigni, sempre della regione o di territori circostanti.

Nella zona di produzione delle uve sono citati i paesi compresi nel territorio vasto, mentre nelle norme per la viticoltura è descritta la produzione massima di uve per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale assicurata dal tipo di uva, nel dettaglio per ogni tipologia (bianco, rosso, rosato). Nelle norme per la vinificazione è indicata la resa massima dell’uva in vino finito, mentre nelle caratteristiche al consumo è descritto nel minimo dettaglio ogni tipo di vino, sia nelle caratteristiche organolettiche, sia in quelle chimico-fisiche. Per quanto riguarda le caratteristiche organolettiche, sono descritti il colore del vino, il suo odore, il sapore, la gradazione e l’acidità.

Nella designazione e presentazione è specificato quali aggettivi possono essere inseriti nell’etichetta, in modo da non confondere il consumatore e infine nel legame con l’ambiente è spiegata nel dettaglio la tradizione che lega il vino con il territorio dove viene prodotto, il clima, il suolo e persino la storia antica legata alla tradizione della vinificazione in quel determinato territorio.