Attualità
ORIGINE: LE RISPOSTE AI DUBBI DEI NOSTRI CONSUMATORI
18-04-2017
Con la nuova etichettatura, quali sono i dubbi che possono sorgere nel consumatore al momento di fare la spesa? Assolatte risponde alle 25 domande più “gettonate” dai consumatori
1. Da oggi devono cambiare tutte le confezioni dei prodotti lattiero-caseari?
Sì, dal 19 aprile 2017 le aziende non possono più utilizzare gli imballaggi non conformi. A meno che tali imballaggi, la cui stampa sia stata ordinata prima del 19 gennaio 2017, non riportino già volontariamente le informazioni di origine con significato conforme a quelle previste dal Decreto.
2. Le indicazioni possono essere messe sul retro della confezione?
Sì. La normativa non prevede posizionamenti specifici per le indicazioni sull’origine e, quindi, le aziende possono quindi decidere in quale parte della confezione apporla. Ovviamente le indicazioni dovranno essere visibili, facilmente leggibili e posizionate in modo da non confondere il consumatore o interferire con le sue scelte.
3. Si possono trovare in vendita confezioni su cui l’indicazione dell’origine del latte è stata fatta con un’apposita etichetta?
Si, è consentito ma a condizione le etichette adesive siano inamovibili
4. Fino a quando è possibile commercializzare prodotti con etichettatura non conforme alle disposizioni del decreto?
I prodotti immessi sul mercato prima del 19 aprile 2017 possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte e comunque non oltre il 16 ottobre 2017. I prodotti etichettati alla data del 18 aprile 2017 possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte e comunque non oltre il 16 ottobre 2017.
5. Cosa cambia per i formaggi che sono già in fase di stagionatura e che verranno messi in vendita nei prossimi mesi?
I prodotti in corso di stagionatura possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte e comunque non oltre il 16 ottobre 2017.
6. La nuova etichettatura si applica a tutti i prodotti contenenti latte?
No, riguarda solo quelli contenuti nell’elenco allegato al decreto: latte, panna, yogurt, kefir, burro, formaggi e latticini, come mascarpone e ricotta.
7. I prodotti lattiero-caseari realizzati in Italia con latte proveniente da un altro Paese della Ue sono sicuri? Certo, perché in tutti i Paesi della Ue gli standard di qualità e di sicurezza del latte sono garantiti da un sistema di norme e controlli molto severo, e rispondono ai medesimi criteri. Tutti i produttori lattiero-caseari della Ue devono realizzare e lavorare latte di qualità, conforme ai rigidi parametri europei e, prima di poter essere lavorato, deve superare numerosi controlli obbligatori quotidiani. Inoltre tutte le aziende lattiero-casearie di ogni Paese della Ue devono rispettare i medesimi regolamenti comunitari che le obbligano a garantire la tracciabilità lungo tutta la filiera e la massima sicurezza dei prodotti.
8. Da dove viene il latte extra Ue usato in Italia?
Fondamentalmente da Paesi con una lunga e apprezzata tradizione lattiera, come la Svizzera. In Italia, invece, non arrivano latte e prodotti lattiero caseari dalla Cina o da altre destinazioni esotiche e lontane.
9. Cosa cambia per i prodotti lattiero-caseari DOP e IGP?
Niente. Per i formaggi DOP e le IGP si continuano ad applicare le regole generali di etichettatura, oltre alle previsioni del Regolamento (UE) n.1151/2012 e le disposizioni eventualmente previste dagli specifici disciplinari di produzione.
10. Che novità ci sono per i prodotti biologici?
Nessuna. Ai prodotti da agricoltura biologica si applica quanto previsto dal Regolamento n.834/2007.
11. Il decreto si applica al latte fresco?
No. Per il latte fresco continua ad applicarsi quanto previsto dall’allegato B del decreto interministeriale 27 maggio 2004, che già prevede l’indicazione della zona di mungitura o di provenienza del latte.
12. Su quale tipo di latte si trova la nuova etichettatura?
Su tutti i latti alimentari diversi da quello fresco, come, ad esempio il latte Uht e il latte ESL (Extended shelf-life), a prescindere dal tipo di animale ( mucca, capra, pecora, bufala, ecc).
13. I prodotti destinati alle industrie alimentari sono sottoposti alle disposizioni del decreto?
No. Tuttavia nel Regolamento Ue n. 1169/11 viene specificato che “gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività assicurano che a tali altri operatori del settore alimentare siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2”.
14. Nel caso di confezioni multilingua le indicazioni di origine devono essere scritte anche nelle lingue dei paesi di destinazione?
No, perché il decreto si applica solo ed esclusivamente ai prodotti destinati al mercato nazionale.
15. Cambia anche l’etichettatura dei prodotti sfusi e di quelli take away (cioè confezionati nei punti vendita della distribuzione moderna)?
No, perché per il Regolamento Ue n.1169/2011 gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta non sono considerati “alimenti preimballati”.
16. L’indicazione dell’origine del latte vale solo per prodotti commercializzati sul territorio italiano?
Sì, quelli destinati a essere venduti all’estero non hanno l’obbligo di indicazione dell’origine del latte.
17. Il termine “condizionamento” è sinonimo di “confezionamento”?
No. Per “paese di condizionamento” si intende il luogo dove il latte alimentare destinato al consumatore finale è stato sottoposto all’ultimo trattamento termico.
18. Nei prodotti preimballati è possibile omettere il luogo di trasformazione o quello di confezionamento?
Sì, la circolare dà la possibilità di utilizzare in maniera disgiunta le due operazioni, riservando il termine condizionamento al latte alimentare mentre il termine trasformazione ai prodotti lattiero-caseari. Salvo, ovviamente, la facoltà di poter utilizzare comunque la dicitura completa.
19. E’ corretto leggere “origine del latte: UE” se la mungitura è avvenuta in più Paesi Ue e la trasformazione è avvenuta in Italia?
Sì, in quanto l’Italia fa parte dell’Unione Europea.
20. Oltre alle indicazioni obbligatorie, si possono trovare sulle etichette altri claim sull’origine o la provenienza del prodotto finito, come “Made in Italy” o “latte 100% italiano”?
Sì. Come indicato dall’articolo 1 comma 3, l’origine del prodotto finito è quella prevista dalla normativa comunitaria e non è quindi disciplinata dal decreto. Tale indicazione deve considerarsi volontaria e consentita nella misura in cui non induca in errore il consumatore. Anche la Circolare interpretativa interministeriale consente di aggiungere alle diciture di origine previste dal decreto, indicazioni con significato equivalente quali a titolo esemplificativo: “nodini di latte pugliese” o “100% latte sardo”, “latte 100% italiano”, “100% latte italiano” o “latte italiano 100%”.
21. Le nuove indicazioni valgono anche per i semilavorati o gli eventuali ingredienti derivati dal latte (come panna, burro e siero di latte) utilizzati nella preparazione dei prodotti lattiero caseari preimballati?
In questi casi l’etichetta dei prodotti riporta l’origine del latte utilizzato per la fabbricazione di tali ingredienti e il paese di trasformazione degli stessi. In alternativa c’è la possibilità di indicare il paese di trasformazione del prodotto finito preimballato.
22. A quanto ammontano le sanzioni per le aziende che non rispettano questa norma?
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni del decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro. La sanzione ridotta ai sensi della normativa vigente dovrebbe quindi essere pari a 3.166 euro (un terzo del massimo a norma dell’art. 16 della Legge n. 689/1981).