Attualità
UN DECRETO SULLA VENDITA DI LATTE CRUDO E CREMA CRUDA
30-01-2013
E' confermato l'obbligo di informare il consumatore che il proddotto va consumato previa bollitura
A fine 2008 il Ministero della Salute emanò l'Ordinanza Ministeriale "Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana".
Considerata la rilevanza per la sicurezza alimentare, il Ministero - in esecuzione di quanto previsto dal Decreto Balduzzi "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" - ha riportato i contenuti della succitata OM, estendendolo anche alla commercializzazione della crema cruda.
Il Decreto, quindi, prevede che sulla confezione del prodotto deve essere riportata la dicitura "prodotto da consumarsi previa bollitura" la medesima dicitura deve comparire sul frontale dei distributori automatici per la vendita di latte crudo. In quest'ultimo caso deve essere visibile la data di mungitura del latte e la data di scadenza dello stesso, che non deve superare i tre giorni dalla data di mungitura.
Viene, altresì, vietato mettere a disposizione contenitori destinati al consumo in loco del prodotto. Qualora sia disponibile un distributore con un sistema automatico di imbottigliamento, l'etichetta sui contenitori deve riportare le medesime indicazioni previste per il distributore.
Il divieto di somministrazione del latte crudo e della crema cruda nell'ambito della ristorazione collettiva, comprese le mense scolastiche, previsto dall'OM, era già stato inserito nel Decreto Balduzzi.